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Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare. La sanzione amministrativa e' ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo.

Testo in vigore dal 18 maggio 1981 al 31 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-05-11;213~art10 · fonte del testo

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