Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. 1318 parole tolte, 20 parole aggiunte in 41 capoversi.
tolto: Il R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, modificato con la legge 23 gennaio 1933-XI, n. 117, e' ulteriormente modificato come segue:
tolto: I. - L'ultimo comma dell'art. 5 e' soppresso.
tolto: II. - L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
tolto: L'assicurazione contro le malattie a norma dell'articolo precedente da' diritto:
tolto: 1°) alla cura medico-chirurgica gratuita, dal principio della malattia, compresa l'assistenza ostetrica e la somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici;
tolto: 2°) ad una indennita' giornaliera di malattia a decorrere dal quarto giorno successivo al riconoscimento di questa eseguito dagli organi dell'assicurazione, nella misura prevista dall'articolo 6-bis, per la durata della malattia, ed entro il periodo massimo di 150 giorni;
tolto: 3°) in caso di parto, oltre alla assistenza medico-chirurgica e dell'ostetrica, ad un sussidio di puerperio, per un periodo di trenta giorni dopo il parto, nella stessa misura prevista per il caso di malattia;
tolto: 4°) in caso di morte dell'assicurato, ad un assegno fisso al coniuge o ai figli minori, conviventi e a carico dell'assicurato, pari a 20 volte l'ultima mercede giornaliera percepita dall'assicurato prima della morte.
tolto: « In caso di disoccupazione l'assicurato conserva il diritto alle prestazioni qualora l'evento che da' ad esse causa si verifichi entro il periodo massimo di sessanta giorni dalla cessazione della occupazione; il diritto alle prestazioni cessa, in ogni caso, dopo trascorso un anno dalla data di riconoscimento della malattia ».
tolto: III. - E' aggiunto il seguente articolo 6-bis.
tolto: « L'indennita' giornaliera di malattia prevista dall'art. 6, n. 2, e' stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa, entro il limite massimo del 50 % della retribuzione giornaliera (ed in ogni caso in misura non inferiore a lire 2 ne' superiore a lire 30), a mezzo di apposite tabelle riferite a classi di retribuzione oraria, giornaliera, settimanale, quindicinale o mensile. Tali tabelle devono essere approvate dal Ministero delle corporazioni.
tolto: « E' tuttavia in facolta' della Cassa, sentiti gli organi provinciali delle competenti associazioni professionali, adottare, ai fini del computo dell'indennita' per i lavoratori retribuiti a cottimo, a percentuale, ovvero per particolari categorie di lavoratori per le quali sia comunque ritenuto opportuno, speciali tabelle di salari stipendi medi o convenzionali da approvarsi dal prefetto della Provincia».
tolto: IV. L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
tolto: «L'assicurazione di malattia e' esercitata in ciascuna Provincia da una Cassa di assicurazione con sede nel capoluogo.
tolto: «Eccezionalmente, e qualora sia giustificato da particolari condizioni, con Regio decreto, su proposta del Ministero delle corporazioni, sentito il prefetto della Provincia, puo' essere autorizzata la costituzione di Casse di malattia per l'esercizio esclusivo dell'assicurazione di malattia dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia, con circoscrizione e sede da fissarsi dallo stesso Regio decreto.
tolto: «Possono essere autorizzate eccezionalmente dal Ministero delle corporazioni a gestire l'assicurazione di malattia Casse mutue e Casse di fabbrica o di azienda legalmente costituite, quando il numero dei loro soci raggiunga almeno i 500, e la loro istituzione, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, non arrechi danno alle Casse di cui ai precedenti commi. Gli ordinamenti di dette Casse mutue, di fabbrica o di azienda saranno stabiliti dai rispettivi statuti, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni ».
tolto: V. - L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Nei casi di malattia derivanti da infortuni sul lavoro e di malattie professionali o di tubercolosi, le Casse di malattia sono esonerate dalla corresponsione delle prestazioni nei limiti in cui queste siano dovute rispettivamente dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ».
tolto: VI. - L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
tolto: Si provvede agli scopi di cui all'art. 5 del presente decreto mediante contributo percentuale sulla retribuzione lorda percepita dall'assicurato.
tolto: «I contributi sono posti per il 50 per cento a carico degli assicurati e per il 50 per cento a carico dei datori di lavoro.
tolto: «La deliberazione della Cassa di malattia che stabilisce la misura dei contributi e' soggetta all'approvazione del Ministro per le corporazioni che la rende esecutiva con suo decreto.
tolto: «Il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei contributi anche per la parte di contributo spettante all'assicurato e la trattiene sulla mercede; qualunque patto in contrario e' nullo.
tolto: «I crediti derivanti dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi di assicurazione, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore pari grado rispetto ai crediti dello Stato, indicati nell'art. 2752 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.
tolto: «I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali e' concessa la trattenuta e quelli che non provvedono al pagamento dei contributi versino questi in misura inferiore a quella stabilita, sono puniti con una multa non inferiore a cento lire, estensibile fino a 500 e al versamento di una somma pari a quella dovuta.
tolto: « Il provento delle multe e delle altre somme di cui al precedente comma e' devoluto a beneficio della Cassa di malattia.
tolto: «Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sara' considerata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in via amministrativa dal Consiglio di amministrazione della Cassa di malattia che decidera' in via definitiva con provvedimento avente forza esecutiva.
tolto: «La domanda interrompe il corso dell'azione penale, la quale rimane estinta dal provvedimento di applicazione della multa amministrativa ».
tolto: VII. - L'art. 11 e' sostituito dal seguente;
tolto: « In luogo della cura medico-chirurgica, della somministrazione di medicinali e dell'assistenza ostetrica potra' essere concesso il ricovero gratuito in un ospedale o stabilimento di cura a spese della Cassa di malattia per un periodo massimo di 180 giorni.
tolto: «In tal caso la Cassa di malattia dovra' rifondere all'Amministrazione ospedaliera le diarie in vigore per gli infermi a carico dei Comuni, a decorrere dal giorno del ricovero.
tolto: «La Cassa di malattia non assume l'obbligo dell'assistenza ospedaliera quando l'assicurato sia nuovamente ricoverato per la stessa malattia entro le 8 settimane dal giorno della dimissione dall'ospedale.
tolto: « All'assicurato accolto a spese della Cassa in un ospedale o stabilimento di cura, l'indennita' giornaliera e' corrisposta nella misura di due quinti di quella normale e per il periodo massimo di 30 giorni. Qualora il ricoverato abbia a carico persone di famiglia, al cui mantenimento egli provveda in modo esclusivo o prevalente, l'indennita' e' corrisposta nella misura di due terzi di quella normale, per l'intero periodo di degenza. In entrambe le ipotesi, non potra', comunque, essere superato il periodo massimo indennizzabile previsto dall'art. 6, n. 2 ».
tolto: VIII. - L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Ogni Cassa di malattia provinciale e' retta da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del prefetto e composto di almeno otto membri, dei quali meta' in rappresentanza dei datori di lavoro e meta' in rappresentanza degli assicurati, designati dagli organi provinciali delle rispettive associazioni professionali. Con lo stesso decreto, sentiti gli organi predetti, il prefetto, nomina il presidente e il vice presidente scegliendoli tra le persone designate a membri del Consiglio di amministrazione.
tolto: «Il numero dei consiglieri d'amministrazione di ciascuna Cassa, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, e' stabilito con decreto del Ministro per le corporazioni.
tolto: «I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; quelli fra essi che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, sono sostituiti, con le norme del presente articolo, per il periodo di tempo mancante al compimento del quadriennio.
tolto: «Le cariche di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Cassa ».
tolto: IX. - L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
tolto: Le Casse di malattia oltre all'assicurazione obbligatoria a favore delle persone di cui all'art. 5 del presente decreto possono, in base ad apposite disposizioni dei loro statuti, compiere assicurazioni facoltative mediante versamenti volontari sia di datori di lavoro, sia di iscritti, sia di persone in genere non soggette all'obbligo dell'assicurazione.
tolto: «Con decreto del Ministro per le corporazioni, possono, inoltre, essere stabilite norme particolari per la determinazione delle prestazioni agli assicurati aventi qualifica impiegatizia ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;998~art1 · fonte del testo
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