Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1933 al 16 dicembre 2009. 507 parole tolte, 20 parole aggiunte in 24 capoversi.
tolto: Il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, e' modificato come segue:
tolto: I. - Al primo comma dell'art. 7 sono sostituiti i seguenti due commi:
tolto: «L'assicurazione di malattia e' esercitata in ciascuna Provincia da una Cassa di assicurazione con sede nel capoluogo:
tolto: «Eccezionalmente, e qualora sia giustificato da particolari condizioni che rendano difficile il funzionamento di una unica Cassa nel territorio della Provincia, con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il prefetto della Provincia, puo' essere autorizzata la costituzione di altra Cassa, con circoscrizione territoriale e sede da fissarsi dallo stesso Regio decreto ».
tolto: Il terzo e quarto comma sono soppressi.
tolto: II - Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 8, alle parole « nel circondario », « circondariale » e « circondariali » sono sostituite le parole « nella provincia », « provinciale » e « provinciali ».
tolto: III. - All'art. 12 e' sostituito il seguente:
tolto: «Ogni Cassa di malattia provinciale e' retta da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, e composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, dei quali meta' in rappresentanza dei datori di lavoro e meta' in rappresentanza degli assicurati, designati dalle rispettive Associazioni professionali provinciali, oltre il presidente, da scegliersi fra persone estranee alle categorie suindicate, sentita la Cassa nazionale assicurazioni sociali.
tolto: «Il numero dei consiglieri d'amministrazione di ciascuna Cassa; nei limiti fissati dal precedente comma, e' stabilito con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le Associazioni professionali della provincia, tenuto conto dell'importanza finanziaria della Cassa, del numero medio degli assicurati e delle categorie professionali cui questi appartengono.
tolto: «Il Consiglio di amministrazione, quando sia costituito di almeno sette membri, compreso il presidente, elegge nel proprio seno due vice presidenti, dei quali uno scelto tra i rappresentanti degli assicurati.
tolto: «I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Quelli tra essi, che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, sono sostituiti con le norme del presente articolo, per il periodo di tempo mancante al compimento del quadriennio.
tolto: «Le cariche di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Cassa».
tolto: IV. - Al n. 2 dell'art. 13 sono aggiunte le seguenti parole: « nonche' la istituzione o soppressione delle agenzie o ambulanze nel territorio di competenza della Cassa ».
tolto: Dopo il n. 4 dello stesso articolo e' aggiunto il seguente n. 5:
tolto: «l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ».
tolto: All'ultimo comma dopo le parole: « ai numeri 2, 3, 4 » sono aggiunte le parole « e 5 ».
tolto: V. - L'articolo 14 e' soppresso.
tolto: VI. - Alla fine del primo comma dell'art. 15, alle parole « Ispettorato dell'industria e del lavoro », sono sostituite quelle di « Ispettorato corporativo ».
tolto: Alla fine del secondo comma sono soppresse le parole « e delle rispettive Federazioni ».
tolto: VII. - Il secondo comma dell'art. 16 e' soppresso.
tolto: Il terzo comma e' modificato come appresso:
tolto: « In caso di ingiustificato ritardo nella compilazione del bilancio, il Ministero delle corporazioni provvede direttamente alla compilazione di ufficio. La spesa relativa e' a carico della Cassa inadempiente ».
tolto: VIII. - Il terzo comma dell'art. 18 e' soppresso.
tolto: IX. - L'art. 19 e' soppresso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1933-01-23;117~art1 · fonte del testo
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