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[1]((Il controllo della gestione finanziaria ed economica dell'Ente e di quella delle due sezioni, e' demandato ad un collegio di tre revisori effettivi e due supplementi, che durano in carica tre anni e che sono nominati dal Ministro per l'industria e commercio. Un revisore effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro per l'industria e commercio, un revisore effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro per il tesoro ed un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti.
[2]I Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro potranno disporre in ogni tempo ispezioni sull'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e sulle sezioni autonome da esso amministrate)).
Testo in vigore dal 22 dicembre 1946 al 22 dicembre 2008
