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[1]Il controllo della gestione finanziaria dell'Ente e di quella delle due sezioni e' demandato ad un Collegio di cinque revisori nominati dal Ministro per l'economia nazionale, due dei quali designati dal Ministro per le finanze.
[2]Di detti revisori, tre fungono da effettivi e due da supplenti.
[3]I Ministri per l'economia nazionale e le finanze potranno disporre, in ogni tempo, ispezioni sull'Ente nazionale por le piccole industrie e sulle sezioni autonome da esso amministrate.
Testo in vigore dal 12 aprile 1928 al 22 dicembre 1946
