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Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto puo' sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano piu' difficile o piu' onerosa l'attuazione del piano. Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumita' delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993

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