Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente all'approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo. Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici; Le determinazioni relative sono adottare con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della, sua efficacia e' stabilita nel decreto suddetto, e non puo' eccedere i dieci anni. L'efficacia del piano e' conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorche' sia stato o venga approvato il relativo, piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640. 2 5 8

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1957, n. 222

2

La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1402 e' stabilita al 30 giugno 1960".

L. 28 marzo 1957, n. 222, come modificata dalla L. 6 luglio 1960, n. 678

5

La L. 28 marzo 1957, n. 222, come modificata dalla L. 6 luglio 1960, n. 678 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti [...] dal secondo comma dell'art. [...] della legge 28 marzo 1957, n. 222, [...] sono prorogati al 30 giugno 1965".

L. 12 agosto 1993, n. 317

8

La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".

Testo vigente dal 7 settembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1966 al 7 settembre 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1993, n. 317

    La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari