Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici locali da una ad altra sede si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge. I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della Provincia, dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti del direttore provinciale e' ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il cui provvedimento e' definitivo. I trasferimenti d'ufficio degli impiegati di cui al precedente comma sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale. Contro il provvedimento del direttore provinciale e' ammesso ricorso alla Commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva. I trasferimenti da una provincia ad un'altra, a domanda, o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di ufficiale anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente sono disposti dal direttore centrale per gli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale e' ammesso ricorso alla Commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione e' definitiva. I trasferimenti da una sede ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di direttore d'ufficio locale sono disposti, anche nell'ambito della stessa Provincia, dal direttore centrale degli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale e' ammesso ricorso alla Commissione centrale degli utili locali la cui deliberazione e' definitiva. In sede di ricorso, sia presso la Commissione provinciale, sia presso la Commissione centrale degli uffici locali, l'impiegato ha diritto di esporre le proprie deduzioni anche verbalmente. Il direttore provinciale puo' disporre, nell'ambito della Provincia, l'applicazione temporanea o invio in missione del dipendente personale, eccettuati direttori di ufficio locale, anche in uffici principali.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art51 · fonte del testo

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