(art. 10, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Alla titolarita' delle agenzie e' preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale. Nel caso di piu' aspiranti alla titolarita' o reggenza di una agenzia, l'incarico e' conferito dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia gia' prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, sempreche' riconosciuto idoneo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art117 · fonte del testo

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