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Penale
Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale
Legge 23 marzo 1956, n. 167
- Aggiornato al
- 3 aprile 1956
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1L'art. 7 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 7…
- Art. 2Gli articoli 77, 79 e 81 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti…
- Art. 3L'art. 212 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 212…
- Art. 4Gli articoli 200, 214, 238, 240 e 241 del Codice penale militare di pace sono sostituiti…
- Art. 5Gli articoli 21, 80 e 211, ed il secondo comma dell'art. 221 del Codice penale militare…
- Art. 6All'art. 85 del Codice penale militare di pace e' aggiunto il seguente comma: "Agli…
- Art. 7Fra l'art. 89 e l'art. 90 del Codice penale militare di pace 6 inserito il seguente…
- Art. 8L'art. 264 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 264…
- Art. 9Dopo l'art. 292 del Codice penale e' inserito il seguente: "Art. 292-bis. (Circostanza…
- Art. 10Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da…
- Art. 11I procedimenti che si riferiscono a reati che, per effetto delle disposizioni degli…
- Art. 12La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
