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[1]E' istituita pel corpo delle guardie di citta' una medaglia al merito di servizio. Avranno diritto a conseguirla e a fregiarsene i graduati e le guardie di citta' che abbiano prestato quindici anni di servizio effettivo nel corpo.
[2]A tale medaglia e' annesso l'annuo soprassoldo di L. 100, che sara' goduto da coloro che l'abbiano ottenuta fino a quando facciano parte nel corpo. 2
[3]Avranno altresi' diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo servizio nel corpo, ma ad essi non e' dovuto il soprassoldo.
[4]La spesa relativa sara' prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il soprassoldo di rafferma di L. 100 e di L. 200 annue; di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, nonche' quello di L. 100 annue annesso alla medaglia al merito di servizio istituita pel corpo delle guardie di citta' dall'art. 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318, sono soppressi".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1919 al 16 dicembre 2009
