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[1]E' istituita pel corpo delle guardie di citta' una medaglia al merito di servizio. Avranno diritto a conseguirla e a fregiarsene i graduati e le guardie di citta' che abbiano prestato quindici anni di servizio effettivo nel corpo.
[2]A tale medaglia e' annesso l'annuo soprassoldo di L. 100, che sara' goduto da coloro che l'abbiano ottenuta fino a quando facciano parte nel corpo.
[3]Avranno altresi' diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo servizio nel corpo, ma ad essi non e' dovuto il soprassoldo.
[4]La spesa relativa sara' prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.
Testo in vigore dal 16 luglio 1906 al 1 febbraio 1919
