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Per effetto di tale riunione la tassa di bollo sulle inserzioni di pubblicita' di cui all'art. 87 della tariffa anzidetta viene elevata da L. 1,50 a L. 1,80 per cento, e la tassa di bollo sugli abbonamenti ai giornali, riviste di cui all'art. 59 della stessa tariffa viene elevata da cent. 10 a cent. 30 per quelli d'importo non superiore a L. 100 e da cent. 50 a centesimi 70 per quelli d'importo superiore a L. 100. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403
1Il Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera c), numero 5)) che "E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi seguenti: [...] c) legge del bollo, limitatamente: [...] 5° alle tasse di bollo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 aprile 1930, n. 456, comprese le violazioni del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 4 novembre 1932.
Il Regio D.L. 25 settembre 1934, n. 1512, convertito senza modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 632, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c) che "Sono esenti da sopratasse e dalle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni alle leggi appresso indicate, a condizione che, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, paghino integralmente le tasse dovute e siano adempiute, nello stesso termine, le relative formalita' stabilite dalle leggi rispettive; [...] c) legge del bollo limitatamente: [...] 5) alle tasse di bollo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 aprile 1930, n. 456, comprese le violazioni del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898".
Testo in vigore dal 25 settembre 1934 al 16 dicembre 2009
