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Per effetto di tale riunione la tassa di bollo sulle inserzioni di pubblicita' di cui all'art. 87 della tariffa anzidetta viene elevata da L. 1,50 a L. 1,80 per cento, e la tassa di bollo sugli abbonamenti ai giornali, riviste di cui all'art. 59 della stessa tariffa viene elevata da cent. 10 a cent. 30 per quelli d'importo non superiore a L. 100 e da cent. 50 a centesimi 70 per quelli d'importo superiore a L. 100.
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 7 novembre 1932
