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Il diritto sulle quietanze rilasciate dalle Amministrazioni dei giornali, riviste e stampe periodiche di qualunque genere per pubblicita' ed abbonamenti stabilito con gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, a favore della Cassa di previdenza dei giornalisti italiani e' conglobato giusta il successivo art. 3 con le tasse di bollo dovute in base agli articoli 59 e 87 della tariffa allegato A. alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403
1Il Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera c), numero 5)) che "E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi seguenti: [...] c) legge del bollo, limitatamente: [...] 5° alle tasse di bollo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 aprile 1930, n. 456, comprese le violazioni del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 4 novembre 1932.
Il Regio D.L. 25 settembre 1934, n. 1512, convertito senza modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 632, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c) che "Sono esenti da sopratasse e dalle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni alle leggi appresso indicate, a condizione che, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, paghino integralmente le tasse dovute e siano adempiute, nello stesso termine, le relative formalita' stabilite dalle leggi rispettive; [...] c) legge del bollo limitatamente: [...] 5) alle tasse di bollo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 aprile 1930, n. 456, comprese le violazioni del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898".
Testo in vigore dal 25 settembre 1934 al 16 dicembre 2009
