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Il diritto sulle quietanze rilasciate dalle Amministrazioni dei giornali, riviste e stampe periodiche di qualunque genere per pubblicita' ed abbonamenti stabilito con gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, a favore della Cassa di previdenza dei giornalisti italiani e' conglobato giusta il successivo art. 3 con le tasse di bollo dovute in base agli articoli 59 e 87 della tariffa allegato A. alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 7 novembre 1932
