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La Commissione di cui agli articoli 2 e 3 della legge 11 maggio 1942, n. 616, e' presieduta dal Ministro per le finanze, il quale puo' delegare a sostituirlo il Sottosegretario di Stato per le finanze e, per i casi di impedimento di quest'ultimo, un membro della Commissione medesima.
Testo in vigore dal 30 luglio 1943 al 16 dicembre 2009
