Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 316 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli Enti previdenziali ed assistenziali; i Consorzi idraulici, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario; il Settore e le Sezioni provinciali della viticoltura possono essere autorizzati ad applicare le loro contribuzioni che, secondo le vigenti norme, siano esigibili mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette, con aliquote o tariffe superiori a quelle del 1938, ma entro il limite massimo stabilito dalle rispettive disposizioni che le regolano, in deroga al divieto sancito dall'art. 17 del R. decreto legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e pel periodo di tempo per cui e' previsto.
tolto: Tale autorizzazione e' necessaria anche nel caso di variazione della base imponibile che determini un gettito globale, per ogni Comune e per ogni singolo contributo, superiore a quello ripartito nei ruoli del 1938.
tolto: Non rientrano fra le variazioni contemplate dai precedenti comma, quelle operate dai Consorzi agli effetti di una migliore ripartizione dell'onere contributivo senza determinare l'aumento del gettito complessivo.
tolto: L'autorizzazione puo' essere consentita, in via eccezionale, quando sia riconosciuta la necessita' di far fronte a spese inderogabili ed urgenti alle quali non si possa provvedere con la riduzione di stanziamenti passivi o con altri mezzi di bilancio.
tolto: Rientrano fra le spese inderogabili ed urgenti nei riguardi degli Enti previdenziali ed assistenziali, quelle necessarie per corrispondere le rispettive prestazioni agli assicurati ed assistiti, nella misura stabilita, dalle vigenti leggi, e nel riguardi dei Consorzi, quelle necessarie per l'esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere, nonche' per l'estinzione dei mutui contratti per le opere medesime.
tolto: L'autorizzazione viene concessa con le forme con le quali la contribuzione e' regolata, previo parere della Commissione speciale di cui all'art. 3, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con quello per le finanze e degli eventuali altri Ministri interessati, secondo gli ordinamenti in vigore. Nel caso che questi non prevedano la forma legislativa, ne quella del decreto Reale, l'autorizzazione medesima sara' accordata con decreto interministeriale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-11;616~art1 · fonte del testo
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