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[1]Per l'impianto del servizio di navigazione di cui alla legge 5 aprile 1908, n. 111, il ministro della marina potra' consentire il passaggio all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a richiesta della medesima, del personale tecnico ed operaio, che ad essa occorresse ed a condizione che il personale stesso ne faccia domanda.
[2]Il detto personale avra' le qualifiche e gli stipendi o paghe, che gli saranno assegnate dal Consiglio di amministrazione, e ad esso saranno applicabili le norme in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione di quanto riguarda il trattamento di pensione, che sara' regolato secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto del 21 febbraio 1895, n. 70, e della legge 26 dicembre 1901, n. 518, per le pensioni degli operai della R. marina.
[3]La liquidazione della pensione sara' fatta in base al servizio complessivamente prestato sotto la R. marina e sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: e l'onere della pensione sara' ripartito tra il tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati a ciascuno corrisposti prima e dopo il passaggio alle ferrovie dello Stato. Agli effetti del riparto, gli operai a paga si considerano come provvisti di uno stipendio pari alla loro paga moltiplicata per 360.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
