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[1]Dalla iscrizione nelle liste dei giurati vanno esenti, insieme ai funzionari mentovati nell'art. 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937: il direttore generale, i vice direttori generali, i capi di servizio, i capi di compartimento, i capi delle divisioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.
[2]Agli impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato dispensati dall'ufficio di giurato per l'art. 4, n. 2 di detta legge, sono aggiunti quelli delle ferrovie dello Stato, quando siano titolari di un ufficio senza supplente.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 4 agosto 1912
