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Salvo il disposto dell'art. 180 del Codice penale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non e' tenuta a comunicare all'autorita' giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle persone o alle cose.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 12 giugno 1966
