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[1]La cessione degli stipendi dei funzionari mentovati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335 puo' avere luogo a favore dalle associazioni tontinarie o di ripartizione costituite e legalmente esercenti nel Regno. Tali istituti restano autorizzati a impiegare i loro fondi in operazioni di mutuo ai funzionari dello Stato verso cessione degli stipendi, ai sensi del predetto art. 3.
[2]La detta legge, inoltre, e' applicabile al personale delle ferrovie dello Stato, con le norme e condizioni di cui ai comma a, b, c, d, dell'art. 30 come modificato coll'art. 1 della presente legge, ed ai quattro successivi dello stesso art. 30.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
