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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1931, n. 917, di conversione del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, e' modificato come appresso: «La spesa per gli scopi di cui ai commi c) e d) dovra' essere ragguagliata alla meta' della somma di cui all'ultimo comma dell'art. 1». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1932 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - Mosconi - Rocco - Di Crollalanza - Grandi - Giuliano.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
