Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1936 al 16 dicembre 2009. 1217 parole tolte, 20 parole aggiunte in 42 capoversi.
tolto: Per gli scopi indicati nel successivo art. 2 e seguenti, concessa all'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina, in tale sua qualita', ed in rappresentanza degli enti ecclesiastici compresi nella sua Diocesi, la facolta':
tolto: a) di acquistare, a qualsiasi titolo, diritti a mutuo, anche senza la relativa area, afferenti a fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, esistenti nei Comuni della provincia di Messina. Le domande relative ai diritti a mutuo di cui sopra debbono essere state presentate all'Intendenza di finanza o al Ministero, nei termini e modi prescritti dalla vigente legislazione in materia;
tolto: b) di rendersi cessionari di obbligazioni gia' emesse, od emittende, relative ai fabbricati di cui alla lettera a).
tolto: L'importo complessivo dei diritti a mutuo e delle obbligazioni di cui alle lettere a) e b), non potra' superare il limite di L. 40.000.000.
tolto: Art. 2.
tolto: I diritti a mutuo e le obbligazioni, di cui al precedente articolo potranno essere impiegati:
tolto: a) per completare il programma dei lavori stabiliti con la convenzione del 30 marzo 1928, approvata con R. decreto-legge del 14 giugno 1928, n. 1556;
tolto: b) per dotare le chiese della Diocesi di fonti battesimali, di confessionali, di impianti elettrici, di campane e di cassettoni ed armadi per arredi sacri, purche' la spesa relativa insieme a quella occorrente per le opere indicate nell'art. 3 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, e nell'art. 3. lettera g), della citata convenzione del 30 marzo 1928, non superi il 15 per cento della spesa prevista per la esecuzione dell'intero progetto di ricostruzione delle singole chiese, come e' stabilito nel predetto art. 3 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328;
tolto: c) per la completa costruzione dell'edificio di spettanza del Pio istituto <<Collereale» di Messina, che restera' sollevato, per cio', da qualsiasi spesa per la costruzione medesima;
tolto: d) per la costruzione di asili e di altri istituti di assistenza sociale, compresi gl'impianti necessari al loro funzionamento, nonche' di quelli indicati alla lettera h) dell'art. 3 della citata convenzione 30 marzo 1928.
tolto: La spesa per gli scopi di cui ai commi c) e d) dovra' essere ragguagliata alla meta' della somma di cui all'ultimo comma dell'art. 1.
tolto: Art. 3.
tolto: Nel caso in cui nelle adiacenze di chiese parrocchiali non esista, per dichiarazione del podesta', un'area libera fabbricabile per la costruzione di case canoniche, i contributi dello Stato, di cui all'art. 1, potranno essere investiti nell'acquisto di fabbricati gia' costruiti, idonei allo scopo, dei quali sia accertato dal Genio civile lo stato di perfetta conservazione, abitabilita' ed asismicita', o di fabbricati danneggiati dal terremoto, che saranno riparati a cura della Mensa arcivescovile di Messina, secondo le prescrizioni tecniche ed igieniche vigenti, e con i contributi di cui sopra.
tolto: Art. 4.
tolto: E' concessa facolta' all'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi di Messina di impiegare i contributi dello Stato di cui all'art. 1, per adattare a cappella una sala dell'Episcopio-seminario di Messina, nonche' per lavori suppletivi inerenti all'Episcopio-seminario stesso e per la costruzione dei pozzi, delle cisterne e dei serbatoi d'acqua occorrenti per gli edifici di cui alla citata convenzione del 30 marzo 1928.
tolto: Art. 5.
tolto: E' concessa anche facolta' di impiegare i predetti contributi dello Stato nella costruzione di uno o piu' ricoveri per sacerdoti inabili alle fatiche del ministero, nonche' di una o piu' case di ritiro spirituale pel clero dell'Archidiocesi e dell'Archimandritato.
tolto: Nel caso di cessione a titolo gratuito, da parte dell'Ordinario pro-tempore della Mensa arcivescovile di Messina, ad enti ecclesiastici conservati, della proprieta' degli edifici adibiti a sede di istituti di assistenza sociale, di educazione e di beneficenza, il trasferimento relativo dovra' essere autorizzato nelle forme stabilite dagli articoli 9 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 18 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.
tolto: Art. 6.
tolto: Una Commissione di cinque membri nominati dal Ministro per i lavori pubblici e composta di un rappresentante: della Prefettura, del Partito Nazionale Fascista, del Genio civile, dell'Intendenza di finanza, e presieduta dall'Arcivescovo di Messina, sottoporra' all'approvazione del Ministro stesso il piano tecnico-finanziario delle opere da eseguirsi con la somma di 40.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge.
tolto: Art. 7.
tolto: E' concessa, infine, facolta' di allogare nel convitto per orfani, di cui alla lettera H), b) dell'art. 3 della citata Convenzione del 30 marzo 1928, anche orfani di impiegati parastatali, o di enti pubblici e morali locali, della provincia di Messina, nonche' orfani di privati cittadini della Provincia stessa, purche' di disagiata condizione.
tolto: Art. 8.
tolto: Restano esclusi dalla facolta' di utilizzazione concessa con l'art. 1, lettera a) i diritti a mutuo contemplati nell'art. 7 della citata convenzione del 30 marzo 1928.
tolto: Art. 9.
tolto: Qualora i diritti a mutuo o le obbligazioni, di cui all'articolo 1, si riferiscano a fabbricati danneggiati da riparare, la dimostrazione dell'avvenuta riparazione, ai sensi dell'articolo 11 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, spetta alla Mensa arcivescovile di Messina, ammenoche' per tali fabbricati non sia rilasciata dal Genio civile la prescritta dichiarazione che essi, cosi' come sono, non costituiscono pericolo per l'igiene e per la incolumita' pubblica.
tolto: Art. 10.
tolto: La documentazione prescritta per ottenere il contributo relativo ai diritti a mutuo, di cui alla lettera a) dell'art. 1. potra' essere esibita fino a tutto il 31 dicembre 1934, ma i singoli documenti debbono essere richiesti, ai competenti uffici, nel termine del 31 gennaio 1928, stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457.
tolto: Art. 11.
tolto: Per le obbligazioni di cui alla lettera b) dell'art. 1, delle quali l'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi di Messina potra' diventare giratario, la girata dovra' essere sempre notificata, nelle forme di legge, alla Intendenza di finanza e al Genio civile.
tolto: Art. 12.
tolto: Gli atti di trapasso di diritti a mutuo, di cui alla lettera a) dell'art. 1, stipulati entro il 31 dicembre 1934, e da utilizzare per gli scopi indicati nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie, nonche' dai diritti catastali.
tolto: Resta fermo l'obbligo della corresponsione degli emolumenti spettanti al conservatore delle ipoteche.
tolto: Art. 13.
tolto: Il pagamento delle obbligazioni e dei contributi diretti, relativi a diritti a mutuo di cui alla lettera a) dell'art. 1, sara' eseguito negli esercizi finanziari 1932-33, 1933-34 e 1934-1935, in misura non superiore a L. 10.000.000 nel primo, a L. 15.000.000 nel secondo, e a L. 15.000.000 nel terzo, compreso, in tali somme, l'importo delle obbligazioni di cui alla lettera b) dell'art. 1.
tolto: Qualora i pagamenti, effettuati in uno di tali esercizi, non raggiungano la somma annuale suddetta, la differenza verra' portata in aumento dei pagamenti da effettuare nel successivo esercizio.
tolto: Analogamente, qualora l'importo delle obbligazioni e dei contributi diretti, liquidi ed esigibili, e delle obbligazioni, di cui l'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi di Messina siasi reso giratario, e che esibisca pel pagamento, superi la somma fissata per l'esercizio, il pagamento della differenza sara' differito all'esercizio successivo.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 12 giugno 1931 - Anno IX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Grandi - Mosconi - Rocco - Di Crollalanza - Giuliano.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1931-06-12;917~art1 · fonte del testo
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