Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e' sostituito dal seguente: "Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi: "Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile. Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potra' richiedere di far constare la qualita', di figlio adottivo o di affiliato".

Testo in vigore dal 14 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;51~artunico · fonte del testo

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