Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1947 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

((Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e' modificato come segue: Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente e' di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione)).

Testo in vigore dal 21 febbraio 1947 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1947

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1942 al 21 febbraio 1947. 22 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il tolto: 1° aggiunto: primo comma dell'art. 21 del tolto: R. aggiunto: regio decreto-legge 7 agosto 1936tolto: -XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937tolto: -XV, n. 1016, e' modificatotolto: , fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre due anni dalla cessazione dello stato di guerra, come segue:

tolto: « Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedentetolto: , e' di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazionetolto: ».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-02-19;133~art1 · fonte del testo

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