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((Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e' modificato come segue: Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente e' di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione)).
Testo in vigore dal 21 febbraio 1947 al 22 dicembre 2008
