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[1]Il 1° comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, e' modificato, fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre due anni dalla cessazione dello stato di guerra, come segue:
[2]«Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente, e' di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione».
Testo in vigore dal 13 marzo 1942 al 21 febbraio 1947
