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[1]I seguenti articoli della legge comunale e provinciale e della legge elettorale politica sono cosi' modificati:
[2]Art. 28. - Legge comunale e provinciale
[3]Art. 17. - Legge elettorale politica
[4]Alle parole: 15 dicembre, sono sostituite: 1° dicembre.
[5]Alle parole: 31 dicembre, sono sostituite: 15 dicembre.
[6]Art. 37. - Legge comunale e provinciale
[7]Art. 27. - Legge elettorale politica
[8]Alle parole: 15 febbraio, sono sostituite: 31 gennaio.
[9]Alle parole: ultimo di febbraio, sono sostituite: 15 febbraio.
[10]Articoli 43 e 44 della legge comunale e provinciale
[11]Articoli 33 e 34 della legge elettorale politica
[12]Alla parola: 15 marzo, sono sostituite: 1° marzo.
[13]Articolo 45 legge comunale e provinciale
[14]Articolo 35 legge elettorale politica
[15]Alle parole 30 maggio, sono sostituite: 30 aprile.
[16]Alle parole 15, 20 e 30 giugno, sono sostituite: 15,
[17]20 e 31 maggio.
[18]I Comuni che alla data della presente legge abbiano compiuta la rettificazione della rispettiva lista permanente potranno fare le elezioni colle liste nuove anche nel mese di giugno.
[19]La disposizione di questo ultimo comma andra' in vigore col giorno successivo alla pubblicazione di questa legge.
Testo in vigore dal 9 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
