Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1927 al 21 agosto 1931. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali, e' modificato come segue:
[8]« Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilita' dei rispettivi direttori. Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perche' non sia turbata la tranquillita' degli infermi.
[9]« E' vietato di servirsi dell'animale gia' sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui cio' sia necessario per ragioni d'indagine scientifica.
[10]« I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a lire cinquecento.
[11]« La meta' dell'ammenda spettera' agli agenti che avranno denunziato la contravvenzione ».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 10 febbraio 1927 - Anno V
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]Mussolini.
[16]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 marzo 1927 al 21 agosto 1931
