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[1]Transazione-art. 7.
[2]Mediante l'esecuzione della presente convenzione rimane definita e transatta qualsiasi controversia con reciproca liberazione e con quietanza definitiva a favore del Governo in capitale, interessi e spese.
[3]In conseguenza di che si conviene che senz'altro cada e rimanga nullo e come non avvenuto l'atto di precetto notificato ad istanza della impresa alle Amministrazioni dei Lavori Pubblici e delle Finanze il 13 agosto 1883, e conseguentemente con esso i giudizi di opposizione promossi dalle Amministrazioni contro il precetto medesimo.
[4]Le parti reciprocamente recedono dal ricorso che ciascuna di esse aveva proposto alla Cassazione di Torino avverso la sentenza di Casale del 7 luglio 1883.
[5]Fatto in doppio originale in Roma, nel palazzo del Ministero dei Lavori Pubblici, questo giorno 9 (nove) novembre dell'anno milleottocentottantatre, alla presenza degli infradescritti testimoni:
[6]Firmato: Agostino Magliani, Ministro delle Finanze ed interim del Tesoro. » Francesco Genala, Ministro dei Lavori Pubblici. » Per l'impresa Francesco Guastalla e compagni la Direzione ingegnere Ludovico Maglietta, Angelo Guastalla. » Tito Orsini, testimonio. » Carlo Cantoni, testimonio.
[7]Registrato a Roma, dieci novembre 1883, al registro 65, n. 9806, Atti privati, e ricevuto lira una e centesimi 20.
[8]Il controllore, firmato, De Pertis. Il ricevitore Maffei.
Testo in vigore dal 6 marzo 1884 al 16 dicembre 2009
