Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1884
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1884 al 16 dicembre 2009. 514 parole tolte, 22 parole aggiunte in 9 capoversi.
Transazionetolto: .
tolto: Ritenuto che per transigere e definire tutte le questioni tanto risolute, quanto riservate fra le parti con la sentenza del 28 marzo 1882 della Corte di appello di Roma e colla sentenza 7 luglio 1883 della Corte di appello di Casale, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione di Torino, fra le LL. EE. il Ministro delle Finanze, interim del Tesoro, e il Ministro dei Lavori Pubblici da una parte, e dall'altra parte l'impresa I. Guastalla e C., costruttrice della ferrovia Savona-Torino e sue diramazioni, si e' addivenuto in data 12 settembre ultimo scorso ad un atto di compromesso, in cui furono stabiliti e convenuti i patti e le condizioni a tale scopo concordati fra le parti;
tolto: Ritenuto, che sull'anzidetta transazione, sentita la Regia Avvocatura generale erariale che ne dette parere favorevole, il Consiglio di Stato, nella sua adunanza del 27 ottobre 1883, si e' espresso con voto ugualmente favorevole, fatta unicamente una osservazione per eliminare la clausola finale dell'articolo 6 del compromesso suddetto, inquantoche' la medesima tolga il carattere di definitiva alla transazione se diretta a limitare la prima parte dell'articolo stesso, ossia inutile se rifletta questioni nelle quali l'impresa e' e rimane estranea e possono solo riguardare il Governo od i terzi;
tolto: Ritenuto che l'intenzione delle parti non era di limitare la prima parte dell'articolo, ma soltanto di evitare il pericolo di addossare all'impresa responsabilita' maggiori di quelle che le incombono per effetto e in dipendenza della costruzione dei lavori da essa eseguiti; eppercio' l'impresa ha aderito di sopprimere la clausola finale dell'articolo 6 del compromesso;
tolto: Cio' premesso e ritenuto:
tolto: Le EE. LL. il Ministro delle Finanze, interim del Tesoro, e il Ministro dei Lavori Pubblici e l'impresa Guastalla, rappresentata dal signor avv. Angiolo Guastalla fu Israel, e dal signor ingegnere Ludovico Maglietta, residente a Torino, hanno dichiarato di voler procedere, e quindi procedono alla stipulazione dell'atto formale di transazione, traducendo, come traducono in formale e definitiva stipulazione a tutti gli effetti di ragione i patti di compromesso, omessa l'ultima clausola dell'articolo 6, cosi' concepita: «Salvo a carico del Governo qualunque altra questione non dipendente dalla costruzione dei lavori eseguiti dall'impresa.»
tolto: Transazione-art. 1.
tolto: A completa e definitiva soddisfazione e pagamento delle somme liquidate a favore dell'impresa per opere contrattuali e relativi interessi, nonche' per qualsiasi altra causa o titolo d'indennita' fatto valere dall'impresa nel vertente giudizio in cui emanarono le anzidette sentenze, e a riguardo delle quali furono i diritti dell'impresa riservati con la sentenza della Corte d'appello di Parma, e per qualunque altra questione o pretesa, connessa o dipendente, il Governo paghera' all'impresa, e per essa fino a debita concorrenza ai di lei cessionari, la somma complessiva di lire 10,250,000 (lire diecimilioni duecentocinquantamila).
tolto: Si dichiara che le somme pagate dal Governo a titolo di provvisionale, cioe' lire 1,600,000, con la imputazione degli interessi sulle medesime, nonche' la ritenuta per la ricchezza mobile, gia' furono tenute a calcolo in favore del Governo, sicche' la suddetta somma di lire 10,250,000 non va piu' soggetta ad alcuna deduzione, e dovra' essere pagata nella sua totalita'.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1884-03-02;1955~art1 · fonte del testo
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