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[1]Transazione-art. 6.
[2]Il Governo e' e rimane estraneo alle azioni di danni e ad ogni altra pretesa che fosse stata o potesse essere promossa da terzi per effetto o in dipendenza della costruzione dei lavori fatti dall'impresa.
Testo in vigore dal 6 marzo 1884 al 16 dicembre 2009
