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[1]Transazione-art. 2.
[2]A tacitazione, a transazione e pagamento delle spese giudiziarie gia' liquidate a favore dell'impresa e delle altre da liquidare, il Governo paghera' in tutto lire 150,000 (lire centocinquantamila), con mandato speciale a favore dei difensori legali dell'impresa, e per essi al signor Giovanni avvocato Poli.
Testo in vigore dal 6 marzo 1884 al 16 dicembre 2009
