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La voce doganale ex-757 - "Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura" di cui alla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e' sostituita dalla seguente: 757 - "Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi". Per gli stracci non importati dall'estero l'imposta, prevista dall'art. 2 della citata legge, e' dovuta da colui che ne effettua l'acquisto presso il primo raccoglitore, in base a fattura da redigersi dal medesimo acquirente a norma dell'art. 37 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;267~art6 · fonte del testo

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