Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/03/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune

categorie di appartenenti ai corpi di polizia) e dell'art. 9

decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495 promosso con

l'ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara - sul ricorso

proposto da Pischedda Roberto contro il Comando generale dell'Arma

dei Carabinieri ed altro, iscritta al n. 391 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189

dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara

- sul ricorso proposto da Pischedda Roberto contro il Comando

generale dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa è

stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 19 maggio 1976 n. 322 e dell'art. 9 decreto-legge

luogotenenziale 6 aprile 1919 n. 495 per contrasto con l'art. 3 Cost.

Oggetto del giudizio a quo è il provvedimento con il quale in

data 8 febbraio 1978 il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri,

ha disposto che il vice brigadiere Pischedda Roberto, non trovandosi

nelle condizioni stabilite dall'art. 1 legge 19 maggio 1976 n. 322,

"cessa dalla prima rafferma triennale per inosservanza delle

disposizioni di legge sul matrimonio ed è collocato in congedo

illimitato, con decorrenza dal 15 ottobre 1977".

Si desume dall'ordinanza di rinvio che il Pischedda, dopo la ferma

di tre anni, non era stato ammesso alla rafferma triennale, ma alla

ulteriore ferma di un anno a titolo di esperimento, prevista

dall'art. 9 del decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495.

Decorso tale anno e ammesso alla prima rafferma triennale con inizio

il 23 settembre 1977, il Pischedda si sposò il 15 ottobre

successivo.

Secondo le norme impugnate i sottufficiali dei carabinieri possono

contrarre matrimonio solo quando sia decorso il primo anno di

rafferma (nella fattispecie solo dopo il 23 settembre 1978). Da ciò

il provvedimento del Comando generale.

Assume l'ordinanza di rimessione che la normativa in discorso

creerebbe una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che

sono stati immediatamente raffermati (possibilità del matrimonio

dopo quattro anni complessivi) e coloro che, come il Pischedda, hanno

dovuto superare, prima della rafferma triennale, l'anno di servizio

ad esperimento (possibilità del matrimonio dopo cinque anni

complessivi).

L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha dedotto l'infondatezza

delle sollevate questioni.

Ai fini del diverso trattamento "all'interno, per così dire,

dell'Arma dei Carabinieri", non sarebbe rilevante il fatto che "da

alcuni la condizione del previo servizio di un anno nella rafferma

sia raggiunta prima e da altri, per minori meriti, dopo"; decisivo

sarebbe il fatto che "per gli uni e per gli altri, superato l'anno di

servizio nella rafferma, la legge riserva uguaglianza e non

disparità di trattamento". Considerato in diritto

1. - L'art. 1 della legge 19 maggio 1976 n. 322 (Modifica delle

norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di

polizia) stabilisce che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari

di truppa dell'Arma dei Carabinieri possono contrarre matrimonio al

compimento del primo anno della prima rafferma triennale:

praticamente, cioè, tenuto conto della durata della ferma iniziale,

dopo quattro anni di servizio complessivo.

Va chiarito che il militare, compiuto il periodo triennale della

originaria ferma e qualora riscontrato carente nei requisiti di

idoneità fisica ovvero per deficienza d'altre qualità, può essere

medio tempore ammesso, a titolo di esperimento, a limitata rafferma

annuale, assentibile di massima per non oltre due volte consecutive

(art. 9 del decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495:

Rafferme per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei

Carabinieri).

Stante dunque la lettera della norma per la contraibilità del

matrimonio, "al compimento del primo anno della prima rafferma

triennale", il periodo intermedio di rafferma in esperimento non è

validamente conteggiabile nel quadriennio di servizio, normalmente

richiesto perché il militare possa sposarsi senza incorrere in

conseguenze di stato.

Ma il giudice remittente ravvisa nel contesto delle descritte

disposizioni una lesione dell'art. 3 Cost., per una sostanziale,

incongruente disparità di trattamento nell'ambito di situazioni

obiettivamente identiche, indipendentemente dalla species, in

carriera, della ferma in corso.

2.1. - È da osservare anzitutto, per i fini del decidere, che il

disposto sulla natura delle rafferme nel loro susseguirsi (art. 9 del

decreto-legge luogotenenziale n. 495 del 1919) attiene alla vicenda

solo perché influenza il conteggio del periodo occorrente per chi

voglia esercitare la facoltà di contrarre le nozze. La questione,

così circoscritta all'ambito dell'art. 1 della legge n. 322 del

1976, è fondata. I Carabinieri costituiscono - come in passato

questa Corte ha evidenziato nella sentenza n. 216 del 1985 - la prima

Arma dell'Esercito, con il dovere di concorrere unitamente alle altre

truppe alle operazioni militari, assumendo ove occorra quel ruolo

operativo del quale nella storia della Nazione si ritrova incisivo

atto.

Compete, peraltro, istituzionalmente al detto organismo di

espletare servizio di polizia, secondo quanto previsto sin dalle

Patenti dell'ottobre 1822, a tenore delle quali l'Arma dei

Carabinieri è una "forza" costituita per la "conservazione

dell'ordine, e la esecuzione delle leggi". Talché anche

singolarmente i militari che ne fanno parte - così le norme generali

del 1822 - devono "stimarsi in servizio perpetuo in qualunque

circostanza, ed a tutte le ore".

Da qui il razionale fondamento di un complesso di statuizioni,

tradizionalmente mantenuto pur negli opportuni aggiornamenti e volto

a regolare - in compiuta normativa - le attribuzioni d'istituto

dell'arma quale corpo di polizia civile e militare.

Ne deriva l'indeclinabile radicata esigenza - al di là della

dedizione individuale - di una disponibilità permanente di personale

in un congruo potenziale: resa essa operativa ed efficiente mediante

presenza continuativa di contingenti di servizio, tratti dalle leve

più giovani. Va ricordato, al proposito, che ancora nel recente

passato restava imposto (d.l.lgt. 18 gennaio 1947, n. 133) un limite

numerico nella forza organica globale entro cui i militari potevano,

secondo il loro grado, essere autorizzati alle nozze.

2.2. - In atto, il legislatore sopperisce agli scopi di evitare

dispersioni logistiche per effetto dell'inserimento nei rispettivi

nuclei familiari dei militari sposati, con la previsione - come

illustrato - di un primo quadriennio, anteriormente al cui compimento

non è dato contrarre matrimonio ove si intenda continuare

nell'attività lavorativa prescelta.

Senonché - come nota il giudice a quo - rimane estraneo al

delineato sistema, pur razionale, che il militare obbligato ad un

iniziale (quadriennale) periodo di reperibilità in tempo reale abbia

rivestito - o rivesta - l'uno o l'altro status, essendo entrambi in

ogni caso identica fonte dei doveri di servizio.

Si palesa, in altri termini, fortemente discriminatorio e

irragionevole, nell'ambito di una medesima categoria, che la

posizione di "esperimento" abbia a dilatare i suoi scopi, interni al

rapporto, ben al di là della subordinazione mili-tare, col

proiettarsi - per contro - entro la sfera personale di chi siasi

risolto a contrarre il vincolo familiare al quale si riconnettono,

tra l'altro, valori costituzionalmente protetti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19

maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune

categorie di appartenenti ai corpi di polizia) nella parte in cui non

prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa

dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento,

del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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