Le autorita' che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di infermiere professionale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, sono tenute a confermare l'autenticita'. Il Ministero della sanita', per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel piu' breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali. A tal fine i collegi degli infermieri professionali danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Testo vigente dal 2 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-12-18;905~art10 · fonte del testo

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