L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come segue: "All'assessore anziano o delegato dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1 in misura, non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco. Agli altri assessori, sia effettivi che supplenti, dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1 puo' essere corrisposta la stessa indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco".

Testo vigente dal 7 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;148~art2 · fonte del testo

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