Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, numero 148, e' modificato come segue: "Ai sindaci dei comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

  • 1)comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000;
  • 2)comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000;
  • 3)comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000;
  • 4)comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000;
  • 5)comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000;
  • 6)comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lira 140.000;
  • 7)comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000;
  • 8)comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;
  • 9)comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;
  • 10)comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000".

Testo vigente dal 2 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;491~art1 · fonte del testo

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