L'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come segue: "Ai sindaci dei Comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

  • 1)Comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;
  • 2)Comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;
  • 3)Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;
  • 4)Comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;
  • 5)Comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;
  • 6)Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
  • 7)Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;
  • 8)Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;
  • 9)Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000. L'indennita' suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, puo' essere assegnata, nei limiti sopraindicati, all'assessore anziano o delegato".

Testo vigente dal 7 marzo 1963

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;148~art1 · fonte del testo

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