Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevutone dal Ministero degli affari esteri, provvedono a convocare nella propria sede, con preavviso di almeno 30 giorni, e non oltre 45 giorni dalla diramazione della convocazione, l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente, invitandole a trasmettere, prima della data fissata per l'assemblea, l'indicazione, anche concordata con altre associazioni, di un numero di candidati non superiore a quello dei rappresentanti assegnati alla collettivita' italiana residente nel Paese in cui operano le associazioni convocate. I candidati devono essere cittadini italiani, aver compiuto i 21 anni di eta' ed essere residenti da almeno 2 anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo. In sede di assemblea, che sara' valida con qualsiasi numero di intervenuti, il capo della rappresentanza diplomatica, o il funzionario da lui delegato, riferisce in merito alle indicazioni pervenute, invita gli intervenuti a concordare designazioni comuni o quanto meno di larga convergenza, e da' atto a verbale degli accordi raggiunti o, in mancanza, degli orientamenti preferenziali emersi, indicandone la maggiore o minore rilevanza.

Testo vigente dal 21 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1221~art4 · fonte del testo

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