In ciascuno dei Paesi indicati nella tabella annessa alla presente legge, possono partecipare alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le associazioni ivi costituite tra italiani o loro discendenti, le quali ne facciano domanda, tramite gli uffici consolari di prima categoria competenti per territorio, alle rispettive rappresentanze diplomatiche italiane, che provvedono ad iscrivere le associazioni richiedenti in apposito registro, purche' rispondano ai seguenti requisiti:

  • a)svolgano notoriamente specifica attivita' a vantaggio della collettivita' italiana stabilita in ciascun Paese;
  • b)non abbiano scopo di lucro;
  • c)siano regolate da statuti che indichino gli scopi sociali e prevedano lo svolgimento periodico delle attivita' assembleari ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali;
  • d)siano costituite da almeno 3 anni. Nella prima attuazione della presente legge il termine si intende ridotto a 1 anno. All'atto della domanda le associazioni sono tenute a depositare, e successivamente ad aggiornare, l'elenco delle cariche sociali. Ciascuna rappresentanza diplomatica provvedera' d'ufficio alla cancellazione dal registro delle associazioni che perdano i requisiti sopra elencati o comunque risultino sciolte o inattive.

Testo vigente dal 21 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1221~art3 · fonte del testo

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