Il comitato consultivo degli italiani all'estero, nella prima riunione successiva alla propria formazione, si suddivide in commissioni, competenti a dare pareri su aspetti specifici del problema dell'emigrazione o su materie riguardanti l'emigrazione in determinate aree geografiche. Il Ministro per gli affari esteri convoca il comitato, di norma, due volte all'anno in sessione plenaria. Puo' inoltre convocare, anche in territorio estero, una o piu' commissioni del comitato. Ogni anno deve essere convocata almeno una riunione di commissione. Sia alle sessioni plenarie sia alle riunioni delle commissioni, il Ministro per gli affari esteri puo' richiedere di volta in volta la partecipazione di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato, non elencate alla lettera b) del precedente articolo 2, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi interesse specifico nelle questioni da trattare.

Testo vigente dal 21 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1221~art8 · fonte del testo

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