Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' cosi' modificato: "Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facolta' esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purche' non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere".

Testo vigente dal 8 aprile 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-03-21;158~artunico · fonte del testo

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