L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale). - 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale e' necessario:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
  • b)godere dei diritti politici;
  • c)essere di condotta irreprensibile;
  • d)non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;
  • e)avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
  • f)avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
  • g)avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalita' di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1. 3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale e' ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio. 4. Le modalita' di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali".

Testo vigente dal 2 marzo 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-12;183~art1 · fonte del testo

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