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Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare per le trasgressioni di maggiore gravita', la chiusura temporanea, fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravita' anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicita' a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento. Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale e' ammesso il ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di quindici giorni.

Testo in vigore dal 4 giugno 1962 al 12 aprile 1963

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