L'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti. 2. Una copia aggiornata di tale ruolo e' conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La nomina a revisore e' disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta:

  • a)da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
  • b)dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;
  • c)da un funzionario del Ministero del tesoro;
  • d)da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • e)da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • f)da un funzionario della Banca d'Italia;
  • g)da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni;
  • h)da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • i)da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative. 4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3. 5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali. ((6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresi' designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.)) 7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico. 8. La commissione e' regolarmente constituita con la presenza di almeno cinque membri. 9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati".

Testo vigente dal 30 agosto 1993

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 30 agosto 1993. 8 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g)tolto: , h) ed i) del comma 3 tolto: e' altresi' designato un supplente che sia aggiunto: sono altresi' designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti. 7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-11-22;348~art1 · fonte del testo

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