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[1]Resta ferma la concessione di cui al 3° comma dell'art. 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che alla presentazione della presente legge trovasi depositato nei magazzini per cognac nelle condizioni stabilite dal precedente art. 3, nonche' per lo spirito di vino che, trovandosi alla stessa data nei detti magazzini, in condizioni diverse, sia posto nelle nuove condizioni dell'art. 3 entro 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento.
[2]Per lo spirito di vino che restera' depositato nei predetti magazzini in condizioni diverse da quelle contemplate dall'art. 3 di questa legge sara' dovuta la tassa nella misura di L. 150 per ogni ettolitro anidro, minorata di L. 10 per ciascun anno di giacenza a partire dal giorno in cui avvenne la immissione in deposito fino al limite di otto anni. La estrazione dello spirito dai magazzini deve essere effettuata nello spazio di otto anni dalla data della immissione di ciascuna partita nella misura annuale di un ottavo della quantita' originariamente immessa nel deposito per ciascun anno compiuto di giacenza.
[3]Nel caso che lo spirito contemplato dal comma precedente sia estratto ed esportato all'estero e' concesso soltanto l'abbuono della tassa di cui si trovera' effettivamente gravato al momento della estrazione.
Testo in vigore dal 12 luglio 1909 al 22 dicembre 2008
