Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1909 al 22 dicembre 2008. 319 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le restituzioni di tassa nei casi di cui all'art. 13 del testo unico di leggi del 3 dicembre 1905, n. 651, sono concesse nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione per ogni ettolitro di spirito anidro.
tolto: Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 14 del citato testo unico e' concesso l'abbuono o l'accreditamento corrispondente al 90 per cento dell'intiera tassa di fabbricazione di cui all'art. 1 del detto testo unico di legge.
tolto: Simile abbuono od accreditamento e' concesso per gli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura nonche' pel cognac estratto dai depositi di cui all'art. 3 della presente legge anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza ed esportato all'estero, fino al limite complessivo di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario, al di la' dei quali l'abbuono e' concesso soltanto per la tassa di cui lo spirito e' effettivamente gravato. Per lo spirito di vino o di vinaccia prodotto all'estero in natura l'abbuono o l'accreditamento e' concesso per tutta l'intiera tassa di fabbricazione fino al limite di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario.
tolto: Ai fabbricanti di vini tipici (Marsala, Porto, Vermouth) e di liquori, che ne facciano domanda, e' concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprieta' privata, di spiriti e di zuccheri gravati dalla tassa di fabbricazione, prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa, e di preparare i vini tipici ed i liquori sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intera tassa dovuta su tutta la quantita' di zucchero e del 90 per cento dell'intiera tassa per ogni ettolitro di spirito effettivamente adoperati nella preparazione.
tolto: Tutte le spese necessarie per la vigilanza saranno a carico dei fabbricanti.
tolto: Sino a tutto il 30 giugno 1910 e' mantenuto l'abbuono della intiera tassa concesso dal comma b) dell'art. 14 al citato testo unico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1909-07-11;443~art4 · fonte del testo
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