Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati con l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sono sostituiti dal seguente: "Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede, con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

  • 1)quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 75 milioni;
  • 2)quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 100 milioni;
  • 3)quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 130 milioni;
  • 4)quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'articolo 13 della legge, se il valore eccede le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto".

Testo vigente dal 3 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-26;58~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari