L'articolo 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

  • 1)quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 75 milioni;
  • 2)quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni;
  • 3)quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 130 milioni;
  • 4)quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto".

Testo vigente dal 3 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-26;58~art4 · fonte del testo

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